Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di addizionale erariale alla tassa automobilistica, delle sanzioni e dei relativi interessi, a seguito di atto di accertamento (Agenzia delle entrate – Risoluzione 12 marzo 2014, n. 26/E).
Con l’introduzione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica sono stati istituiti i codici tributo per il versamento della suddetta addizionale.
– “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
– “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
– “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”
Inoltre, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale, si applica la sanzione pari al 30 % dell’importo non versato e per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito di atto di accertamento emesso dall’ ufficio dell’Agenzia delle entrate, si utilizzano i seguenti codici tributo:
“A500” denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – atto di accertamento;
“A501” denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione – atto di accertamento;
“A502” denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi – atto di accertamento.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
– nella sezione “contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “erario ed altro”, in corrispondenza dei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”(nel formato “AAAA)”, i dati reperibili nell’atto di accertamento inviato dall’Ufficio.
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro), desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il campo “elementi identificativi” non è valorizzato.