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Chiarimenti sul credito d’Imposta ZES Unica: limite del 50% per investimenti immobiliari

L’Agenzia delle entrate risponde a una richiesta di chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta ZES Unica e nello specifico su come calcolare il limite del 50% relativo al valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2025, n. 183).

L’Istante è una società che svolge la propria attività presso uno stabilimento in virtù di un contratto di locazione commerciale ed intende accedere al Credito di imposta ZES Unica per estendere la capacità dello stabilimento esistente. Tale progetto include:
– l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

– l’acquisto dell’immobile strumentale, che comprende sia la parte attualmente locata sia una nuova porzione con immobile e piazzale.
Al riguardo, la società chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023 e dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024, i quali prevedono che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali per strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione nella ZES unica.

 

La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Le modalità di accesso e i criteri di applicazione del credito d’imposta sono stati definiti dal decreto attuativo del 17 maggio 2024.

 

Sono agevolabili gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Questi includono:

  • l’acquisto (anche tramite locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione;
  • l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Gli investimenti sono agevolabili se effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, con una proroga anche per quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.

 

L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124/2023 e l’articolo 3, comma 5, del decreto attuativo stabiliscono che “Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.

La ratio di questa limitazione è di circoscrivere la componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (la “componente immobiliare”) rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (la “componente non-immobiliare”).

Ciò significa che, per ogni singolo progetto di investimento, il valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Di conseguenza, il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non-immobiliare.

Se l’investimento immobiliare costituisce l’unica spesa del progetto di investimento iniziale, non è agevolabile per l’assenza di altri investimenti in asset strumentali (componente non-immobiliare).

Ai fini del calcolo di questo limite, concorrono al valore della componente immobiliare non solo il costo del mero acquisto di un’unità immobiliare strumentale (terreno o immobile) e i relativi costi accessori (es. costi notarili), ma anche altre spese attinenti all’unità acquistata, come i costi capitalizzati per l’ammodernamento e/o ampliamento del cespite.

 

Nel caso di specie, l’investimento in macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare) è di 270.000,00 euro, mentre l’investimento nell’immobile strumentale (componente immobiliare) è di 600.000,00 euro.
Pertanto, l’investimento ammesso al Credito di imposta ZES Unica, nel caso prospettato dalla società istante, avrà un valore complessivo pari a 540.000,00 euro così ripartito:
– 270.000,00 euro corrispondenti al costo di macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare);

– 270.000,00 euro rappresentati dalla quota agevolabile dell’investimento nella componente immobiliare, in quanto questa non può superare la metà del valore complessivo dell’investimento agevolato.

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