I datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti non imprenditori – in particolare gli studi professionali – non possono usufruire dei benefici contributivi di cui alla Legge n. 223/1991.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti in materia, l’Inps ha precisato – con messaggio n. 2761/2014 – che i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitano attività d’impresa – in particolare si fa riferimento agli studi professionali – non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto.
L’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge n. 223/1991 è subordinata infatti alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.
L’Inps, con Il messaggio in argomento, si discosta da quanto sostenuto dal Ministero del lavoro che, con risposta adinterpello n. 10/2011 – pur avendo osservato che i datori di lavoro qualificabili come studi professionali non appaiano essere ricompresi nelle categorie di imprese destinatarie della procedura di mobilità, nonché nell’ambito del disposto di cui all’art. 4 comma 1, L. n. 236/1993 – richiamava una nozione più ampia di datore di lavoro al fine di superare lo stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendere quest’ultimo come qualsiasi soggetto che svolge attività economica ed è attivo su un determinato mercato (Corte di Giustizia delle Comunità europee 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) con riferimento alla direttiva UE del Consiglio 98/59/CE).